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Certificazione energetica
 


La Certificazione energetica degli edifici, i D. Lgs. 192/05 e 311/06 e le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici

                         

Ponti termici rilevati con la termografia                Modello di Attestato Qualificazione Energetica


                                                        Il quadro legislativo


La riduzione dei consumi di energia e di emissioni sono gli obiettivi alla base della direttiva sulla certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici introdotta dalla Direttiva 2002/91/CE deve essere intesa soprattutto come uno strumento di trasformazione del mercato immobiliare: attraverso un sistema simile a quello adottato con successo per gli elettrodomestici, mira a sensibilizzare gli utenti sugli aspetti energetici all'atto della scelta dell'immobile. Il processo dovrebbe inoltre portare ad una migliore conoscenza dei consumi energetici nei settori residenziale e terziario, che continuano a trainare la domanda di energia nel nostro Paese, consentendo al legislatore di intervenire con maggiore efficacia.
Già la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 contemplava aspetti di certificazione energetica edilizia, il cui recepimento attraverso apposito decreto attuativo è stato inutilmente atteso per anni.
Successivamente, il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , (in particolare l'art. 30) aveva trasferito alle Regioni, alcune delle quali hanno adottato un proprio schema, le competenze amministrative sulla certificazione energetica degli edifici.
Il recepimento della Direttiva 2002/91/CE è avvenuto nel nostro Paese con il D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, che è stato recentemente corretto e integrato dal D. Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006. Per agevolare la lettura è disponibile il testo coordinato dei due provvedimenti.
La Finanziaria 2008 ha "ribadito" che, come già espresso dal Dlgs 192/05, dal 2009 il permesso di costruzione deve essere subordinato alla certificazione edilizia e che, per le nuove costruzioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della medesima.
Le linee guida nazionali e le esperienze regionali e locali
Uno dei punti di debolezza dei decreti legislativi citati è rappresentato dalla previsione di vari decreti attuativi, cui si aggiunge la libera iniziativa delle Regioni.
L'uscita delle Linee Guida nazionali è comunque attesa a breve, e consentirà di rendere operativo il dispositivo anche in assenza di provvedimenti regionali.
La Direttiva 2002/91/CE non indica un procedimento unico per la certificazione, lasciando libertà di scelta ai paesi membri. Ciò, se da un lato permette di tenere conto delle peculiarità delle diverse aree nella predisposizione delle linee guida, dall'altro rende difficile trovare quell'uniformità che consentirebbe un confronto a livello comunitario (e forse anche nazionale) delle prestazioni degli edifici.
A tale proposito, è ormai opinione comune il considerare una certificazione semplificata che suddivida in classi di efficienza energetica gli immobili (simile a quella utilizzata per gli elettrodomestici) e che utilizzi un descrittore espresso in kWh/m2 anno come rapporto tra il fabbisogno annuo di energia e la superficie utile dell'unità immobiliare (per superficie utile si intende quella netta calpestabile di un edificio come riportata nelle definizioni dell'allegato A del D. Lgs. 311/06).
Può essere utile segnalare la partecipazione di alcuni paesi europei al progetto internazionale IMPACT (IMproving energy Performance Assessment and Certification schemes by Tests) il cui obiettivo è quello di collaudare dei sistemi di certificazione degli edifici per riuscire a determinare delle utili raccomandazioni nel campo della certificazione.


Attestato di certificazione energetica
Detrazioni 55%
Finanziaria 2008 prevede detrazioni del 55% in 5 anni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Tali detrazioni riguardano interventi che comportino la riduzione del fabbisogno per la climatizzazione invernale , interventi su strutture opache orizzontali e verticali e infissi , l'installazione di impianti solari termici  e la sostituzione di Impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione .

Finanziaria 2008 ha esteso la detrazione alle spese sostenute fino al 2010 e alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art.1, c.286) e ha introdotto la possibilità di scelta del periodo di detrazione compreso tra 3 e 10 anni.
Le disposizioni attuative sono contenute nei:

  • D.M. 19 febbraio 2007, che fornisce tutte le procedure per le detrazioni previste dalla Finanziaria 2007,

  • D.M. 11 marzo 2008, che riporta i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, le condizioni per il funzionamento degli impianti a biomasse (i rendimenti minimi, i limiti di emissione, le tipologie di combustibili ammessi, etc.) e le tabelle con i valori limite di trasmittanza termica per tutte le tipologie di edifici,

  • D.M. 7 aprile 2008, che aggiorna le procedure alle disposizioni della Finanziaria 2008.

 
 
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