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Le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile
Dalla primavera del 2008 sono tre i sistemi di incentivazione che riconoscono una tariffa incentivante a impianti che producano energia elettrica da fonte rinnovabile. Al più conosciuto
conto energia fotovoltaico si sono aggiunti prima la tariffa omnicomprensiva per gli impianti fino a 1MWe nell'ambito dei
Certificati Verdi e successivamente la tariffa incentivante per il
solare termodinamico.
Il Nuovo Conto Energia
Fotovoltaico
Premessa
Il conto energia fotovoltaico è il programma di incentivazione in conto esercizio per la promozione di elettricità da fonte solare, che attribuisce un incentivo economico in funzione dei kWh prodotti dall'impianto.
L'attuale dispositivo è disciplinato dal
DM 19 febbraio 2007, che ha modificato il meccanismo introdotto per l'anno precedente dal
DM 28/07/2005.
Requisiti necessari
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti:
La delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG)
n. 90/07 ha definito le procedure che devono essere seguite per l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici e l’ammissione al regime di incentivazione previsto per la produzione da fotovoltaico.
Insieme alla delibera n. 90/07, l'AEEG ha emesso la delibera
n. 88/07 e la
n. 89/07 che hanno introdotto nuove misure a favore dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica con particolare riguardo alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione. In particolare, la n. 88/07 definisce i criteri puntuali per la misura dell’energia elettrica prodotta e la n. 89/07 tiene conto di quelli per la connessione alla rete.
Con il nuovo conto energia, gli impianti fotovoltaici devono entrare in esercizio in data successiva all'entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento. Per questi ultimi è possibile accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento, ma non al premio (descritto nell'art. 7 del DM 19/02/2007).
Un altro dei requisiti che permette l'accesso alle tariffe incentivanti (art. 6) e al premio (art. 7) è che gli impianti fotovoltaici non abbiano già beneficiato di quelle introdotte dal
DM 28/07/2005 e dal
DM 06/02/2006 (art. 4, comma 1).
Se l'impianto fotovoltaico è stato realizzato tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della delibera AEEG n. 90/07 e se non ha beneficiato delle tariffe stabilite con i DM del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 può comunque usufruire delle incentivazioni del nuovo decreto (art. 4 comma 7). In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera dell'AEEG n.90/07 (art. 4 comma 8).
Tipologie impiantistiche ammesse
L'impianto fotovoltaico può essere:
-
"non integrato", quando i moduli sono ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b1);
-
"parzialmente integrato", quando i moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b2);
-
"con integrazione architettonica", quando i moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, comma b3).
Da notare che le ultime 2 tipologie impiantistiche e gli impianti fotovoltaici la cui potenza è non superiore a 20 kW, sono considerati non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale, ammesso che non siano situati in aree protette (art. 5, comma 8).
Per cercare di rendere chiari gli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico, il GSE ha messo a disposizione una
guida nella quale viene presentata una vasta gamma di esempi.
Procedure
Per accedere alle tariffe incentivanti bisogna inoltrare al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiederne la connessione alla rete (art.5, comma 1). Se l'impianto fotovoltaico ha una potenza compresa tra 1 e 200 kW occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta.
Lo scambio sul posto consiste nella possibilità di compensare l'energia ceduta alla rete nei periodi di sovrapproduzione con quella assorbita dall'utenza, valorizzando dunque l'energia prodotta al prezzo del mancato acquisto (art. 6,
D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e
delibera AEEG n. 28/06). Si tratta di una condizione dunque più favorevole rispetto alle condizioni praticate in base alla
delibera AEEG 34/05, che disciplina invece la cessione alla rete negli altri casi. Oltre alla taglia esiste un altro vincolo per lo scambio sul posto: l'energia prodotta ed immessa in rete non può superare il fabbisogno annuo dell'utenza. Nel caso ciò si verificasse l'eccedenza non ha diritto alla valorizzazione sulla cessione.
Oltre alla comunicazione di fine lavori al gestore di rete da parte del soggetto che ha realizzato l'impianto fotovoltaico, il titolare dell'impianto (il soggetto responsabile) deve far pervenire, entro 60 giorni al
GSE (Gestore
Servizi Elettrici), richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione finale di entrata in esercizio. Il mancato rispetto, comporta la non ammissibilità alle tariffe incentivanti (art. 5, comma 4).
Per
richiedere l'incentivazione, è possibile utilizzare l’apposita
applicazione informatica sul sito del GSE (previa registrazione) per preparare automaticamente (art. 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07):
-
la richiesta dell’incentivo (All. A1/A1p)
-
la scheda tecnica finale dell’impianto (All. A2/A2p)
-
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. A4/A4P)
-
la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia (opzionale – All. A3a/A3b)
Le richieste per l’incentivazione, stampate e corredate dell’apposita documentazione di supporto, dovranno essere inoltrate all'indirizzo di posta indicato nella
sezione del sito del GSE.
Il GSE, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante e verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta (art. 5, comma 5).
Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto (art. 5, comma 9).
Tariffe incentivanti riconosciute
IV CONTO
ENERGIA :
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Potenza nominale
dell'impianto P(kW) |
Non integrati
(art. 2, comma 1, lettera b1) |
Parzialmente integrati
(art. 2 comma 1, lettera b2) |
Con integrazione architettonica
(art. 2, comma 1, lettera b3) |
A |
1≤P≤3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
B |
3<P≤20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
C |
P>20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
La tariffa incentivante riconosciuta viene corrisposta per
20 anni e rimane costante in moneta corrente, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici
Premessa
Il sistema riconosce una tariffa incentivante per la promozione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, in base ai kWh prodotti dall'impianto. La promozione della produzione di energia elettrica da fonte solare non fotovoltaica era già prevista dal
D.lgs 387/03, ma si è dovuta attendere l'emissione del
DM 11 aprile 2008, che però rimanda a una successiva delibera dell'AEEG le modalita', i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti. Nelle more delle deliberazioni AEEG sono di seguito riassunti i capisaldi del meccanismo.
Requisiti necessari
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche o giuridiche responsabili della realizzazione e/o dell'esercizio dell'impianto solare termodinamico.
Gli impianti solari termodinamici anche ibridi devono essere:
-
di nuova costruzione,
-
ubicati in Italia,
-
con superficie captante di almeno 2.500 m2,
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provvisti di un accumulo di almeno 1,5 kWht per ogni m2 di superficie captante,
-
collegati alla rete elettrica (o a piccole reti isolate), con un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti,
-
con fluidi termovettori e di accumulo termico non classificati come molto tossici e nocivi (ai sensi delle
67/548/CEE e
1999/45/CE), se ubicati al di fuori di aree industriali.
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